Art. 6.

      1. I prodotti soggetti ad accisa, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, sono esenti dal pagamento della stessa se destinati ad essere consumati o impiegati nella zona franca. Le materie prime, le merci, i materiali e i macchinari in transito ovvero consumati o impiegati nella zona franca a fini produttivi anche per l'attivazione, l'ammodernamento e la ristrutturazione di impianti industriali nonché i prodotti finiti commercializzati dalla zona franca sono esenti da diritti doganali e di confine.